Articolo 49 - CODICE CIVILE
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(Dichiarazione di assenza).
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.