Articolo 771 - CODICE CIVILE
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(Donazione di beni futuri).
La donazione non puo' comprendere che i beni presenti del donante.
Se comprende beni futuri, e' nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
Qualora oggetto della donazione sia un'universalita' di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di se', si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volonta'.
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