Articolo 2309 - CODICE CIVILE
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(Pubblicazione della nomina dei liquidatori).
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro ((trenta giorni)) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).
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