Articolo 404 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 440/2005Depositata il 09/12/2005
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione muovono dall'erroneo presupposto che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno possa coincidere con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione. Viceversa, la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità, e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto: solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria. > >- Sulla legittimazione del giudice tutelare a sollevare questioni di legittimità costituzionale v., citate, sent. n. 464 del 1997 e ordd. n. 293 del 1993, n. 65 del 1991 e n. 133 del 1990. > > > >
Norme citate
- codice civile-Art. 404
- codice civile-Art. 405 N. 3
- codice civile-Art. 405 N. 4
- codice civile-Art. 409
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.