Pronuncia 440/2005

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso Quaranta, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, 409, 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, promossi con ordinanze del 24 settembre e del 19 novembre 2004 dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, iscritte al n. 1028 del registro ordinanze 2004 e al n. 206 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 2 e 16, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visti gli atti di intervento dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore Franco Bile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali)  in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 della Costituzione  e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004  in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione  proposte dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005. F.to: Annibale MARINI, Presidente Franco BILE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Franco Bile

Data deposito: Fri Dec 09 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MARINI

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Massime

SENT. 440/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI SOGGETTO ESTRANEO AI GIUDIZI A QUIBUS, COMUNQUE NON PORTATORE DI UN INTERESSE DIRETTO E QUALIFICATO, MA DI UN MERO INTERESSE DIFFUSO - INAMMISSIBILITÀ.

È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'intervento spiegato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), trattandosi di soggetto non titolare di alcun interesse diretto e qualificato nei giudizi a quibus (cui è rimasto estraneo), in quanto portatore di un mero interesse diffuso della categoria dei disabili.

SENT. 440/05 B. PROCEDIMENTO CIVILE - AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - SUPPOSTA COINCIDENZA DELL'AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL NUOVO ISTITUTO RISPETTO A QUELLI DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DELLA GARANZIA DELLA LIBERTÀ E AUTODETERMINAZIONE DEI SINGOLI E DELLA PERSONALITÀ DEL DISABILE NEI RAPPORTI ECONOMICI E GIURIDICI - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione muovono dall'erroneo presupposto che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno possa coincidere con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione. Viceversa, la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità, e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto: solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria. > >- Sulla legittimazione del giudice tutelare a sollevare questioni di legittimità costituzionale v., citate, sent. n. 464 del 1997 e ordd. n. 293 del 1993, n. 65 del 1991 e n. 133 del 1990. > > > >

SENT. 440/05 C. PROCEDIMENTO CIVILE - AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - DIVERGENZE INSORTE TRA IL GIUDICE TUTELARE, COMPETENTE AI PROVVEDIMENTI IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, E IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE, COMPETENTE AI PROVVEDIMENTI IN TEMA DI INABILITAZIONE E INTERDIZIONE - SUPPOSTA MANCANZA DI IDONEI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE - DENUNCIATA LESIONE DELLA GARANZIA DELLA LIBERTÀ E AUTODETERMINAZIONE DEI SINGOLI E DELLA PERSONALITÀ DEL DISABILE NEI RAPPORTI ECONOMICI E GIURIDICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione erroneamente ritengono che nel sistema manchino meccanismi processuali di composizione di eventuali conflitti fra giudice tutelare, cui sono attribuiti i provvedimenti in tema di amministrazione di sostegno, e tribunale in composizione collegiale, cui sono attribuiti quelli in tema di interdizione e inabilitazione. Al contrario, non solo i provvedimenti di entrambi gli organi sono impugnabili innanzi alla corte di appello - rispettivamente con il reclamo contro il decreto del giudice tutelare e con l'appello contro la sentenza del tribunale - ma le norme impugnate prevedono anche specifici strumenti di raccordo fra i due procedimenti, in forza dei quali l'incapace non rimane, comunque, privo di tutela.