Articolo 418 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 440/2005Depositata il 09/12/2005
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione erroneamente ritengono che nel sistema manchino meccanismi processuali di composizione di eventuali conflitti fra giudice tutelare, cui sono attribuiti i provvedimenti in tema di amministrazione di sostegno, e tribunale in composizione collegiale, cui sono attribuiti quelli in tema di interdizione e inabilitazione. Al contrario, non solo i provvedimenti di entrambi gli organi sono impugnabili innanzi alla corte di appello - rispettivamente con il reclamo contro il decreto del giudice tutelare e con l'appello contro la sentenza del tribunale - ma le norme impugnate prevedono anche specifici strumenti di raccordo fra i due procedimenti, in forza dei quali l'incapace non rimane, comunque, privo di tutela.
Norme citate
- codice civile-Art. 413
- codice civile-Art. 418
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.