Articolo 45 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 171/1976Depositata il 14/07/1976
Il mantenimento anche nella situazione di separazione di fatto tra coniugi della presunzione iuris et de iure del domicilio della moglie presso il marito, attraverso l'uso dell'avverbio "legalmente" nella formula (anteriore alla sostituzione operata con l'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n.151) dell'art. 45, primo comma, cod.civ., non tutela alcun interesse tale da derogare all'eguaglianza tra moglie e marito e tanto meno quello specifico dell'unita' familiare, essendo questa venuta a mancare, sia sotto l'aspetto materiale e fisico, in quanto e' cessata la convivenza e con essa la collaborazione della moglie alla gestione domestica, sia sotto quello spirituale, essendosi resa manifesta l'incompatibilita' tra i due, tale da rendere non piu' possibile la vita in comune. E' pertanto costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 3 e 29 (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 24 e 25) Cost. - la dizione originaria di detta disposizione nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito. Cfr.: sent. n. 46 del 1966.
Norme citate
- codice civile-Art. 45, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.