Pronuncia 171/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1974 dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Cremonini Roberto e Bovina Renata, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974; 2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1974 dal Tribunale di Roma nel proc. civ. vertente tra Della Mea Antonio e Lo Presti Emanuela, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975; 3) ordinanza emessa il 14 marzo 1975 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Turnaturi Egidio e Scionti Rosa, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975. Visto l'atto di costituzione di Lo Presti Emanuela; udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del codice civile, primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Wed Jul 14 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 171/76 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - RAZIONALE ESERCIZIO DI ESSA - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE - FATTISPECIE IN TEMA DI FISSAZIONE DEL DOMICILIO DEI CONIUGI.

La discrezionalita' legislativa, se razionalmente esercitata, e' sottratta ad ogni sindacato di legittimita' costituzionale. Non e' pertanto censurabile, perche' adeguata al mutamento della situazione e della coscienza sociale, la scelta, operata dal legislatore con l'art. 1 legge 19 maggio 1975, n. 151, di ribadire per i coniugi il principio per cui ciascuno ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o dei propri interessi, anziche' disporre che il domicilio debba essere comune al marito ed alla moglie (e quindi indicare il coniuge presso il cui domicilio va fissato quello dell'altro).

Norme citate

  • legge-Art. 1

Parametri costituzionali

SENT. 171/76 B. FAMIGLIA - SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE DI FATTO - COMPETENZA TERRITORIALE NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - COD. CIV., ART. 45, PRIMO COMMA - MOGLIE CHE ABBIA FISSATO ALTROVE LA PROPRIA RESIDENZA - CONSERVA LEGALMENTE IL DOMICILIO DEL MARITO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Il mantenimento anche nella situazione di separazione di fatto tra coniugi della presunzione iuris et de iure del domicilio della moglie presso il marito, attraverso l'uso dell'avverbio "legalmente" nella formula (anteriore alla sostituzione operata con l'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n.151) dell'art. 45, primo comma, cod.civ., non tutela alcun interesse tale da derogare all'eguaglianza tra moglie e marito e tanto meno quello specifico dell'unita' familiare, essendo questa venuta a mancare, sia sotto l'aspetto materiale e fisico, in quanto e' cessata la convivenza e con essa la collaborazione della moglie alla gestione domestica, sia sotto quello spirituale, essendosi resa manifesta l'incompatibilita' tra i due, tale da rendere non piu' possibile la vita in comune. E' pertanto costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 3 e 29 (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 24 e 25) Cost. - la dizione originaria di detta disposizione nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito. Cfr.: sent. n. 46 del 1966.