Pronuncia 171/1976
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1974 dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Cremonini Roberto e Bovina Renata, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974; 2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1974 dal Tribunale di Roma nel proc. civ. vertente tra Della Mea Antonio e Lo Presti Emanuela, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975; 3) ordinanza emessa il 14 marzo 1975 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Turnaturi Egidio e Scionti Rosa, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975. Visto l'atto di costituzione di Lo Presti Emanuela; udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del codice civile, primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Edoardo Volterra
Data deposito: Wed Jul 14 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 171/76 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - RAZIONALE ESERCIZIO DI ESSA - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE - FATTISPECIE IN TEMA DI FISSAZIONE DEL DOMICILIO DEI CONIUGI.
Norme citate
- legge-Art. 1