Articolo 722 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 71/1965Depositata il 12/07/1965
A norma dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nel caso di terreni posseduti pro indiviso da vari proprietari, di cui uno solo assoggettabile alla espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria e distribuiti in diverse localita', in modo da trovarsi in parte inclusi nei comprensori di riforma ed in parte fuori, l'ente espropriante non e' tenuto a determinare la quota ideale del condomino colpito dall'esproprio con riferimento ai soli terreni situati entro i comprensori predetti. Tale articolo, rivolto a risolvere il dubbio se il procedimento di esproprio, cosi' come regolato dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (a tenore della legge interpretativa n. 1206 del 1952) possa essere seguito anche nei confronti di proprieta' indivise soggette esse pure ad esproprio, precisa infatti che l'ente espropriante puo' provvedere all'espropriazione dei terreni sui quali grava la comunione fino all'esaurimento del valore della quota ideale spettante al condomino, con correlativa imputazione, nella successiva divisione, della porzione espropriata alla quota del suo titolare. Bisogna, d'altro canto, tenere presente che i criteri stabiliti nell'art. 727 Codice civile per la determinazione delle porzioni spettanti ai vari condomini non rivestono carattere inderogabile, ed anzi devono cedere in presenza di beni la cui divisione potra' recare danno ad interessi generali, e non vi e' dubbio che corrisponda ad un interesse generale assicurare la continuita' territoriale dei terreni sui quali deve essere effettuata la riforma fondiaria.
Norme citate
- codice civile-Art. 727
- legge-Art.
- legge-Art.
- codice civile-Art. 722
- codice civile-Art. 721
Parametri costituzionali
Pronuncia 5/1957Depositata il 26/01/1957
La maggiore estensione della potesta' legislativa provinciale in materia di masi chiusi e' di per se' sufficiente ad escludere la illegittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, per violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato contenuti negli artt. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, 718, 720, 722, 846, 1111 dello stesso Codice in riferimento agli artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. Peraltro l'art. 31 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, che estende la disciplina del maso chiuso ad aziende agricole in comunione incidentale all'entrata in vigore della legge stessa, non ha carattere retroattivo, perche' l'efficacia ex tunc della divisione concerne il titolo di acquisto della quota e non il bene, da riguardarsi in base alla legge attualmente vigente, che lo qualifica indivisibile. Non sorge quindi questione di contrasto fra il citato art. 31 della legge provinciale e l'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile. Lo stesso art. 31 della legge provinciale, nello stabilire l'indivisibilita' del maso chiuso, non viola, poi, il sistema degli artt. 718, 720, 722 e 846 del Codice civile, i quali prevedono anch'essi, in alcuni casi, l'indivisibilita' di beni immobili; ne' viola l'art. 1111 dello stesso Codice, secondo cui nemo invitus ad comunionem compellitur, perche' non impedisce che alcuno dei consortes possa uscire dalla comunione.
Norme citate
- legge provincia Bolzano-Art. 31
- legge provincia Bolzano-Art.
- codice civile-Art. 718
- codice civile-Art. 722
- codice civile-Art. 720
- codice civile-Art. 846
- codice civile-Art. 1111
Parametri costituzionali
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 4
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 11
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.