Pronuncia 5/1957

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO AZZARITI - Porf. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunziato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla successiva legge provinciale del 2 settembre 1954, n. 2, promosso con l'ordinanza 26 marzo 1956 del Pretore di Brunico nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso da Pirchner Amalia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 9 del 5 maggio 1956 ed iscritta al n. 132 del Reg. ord. 1956. Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano; udita nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1956 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini; uditi gli avvocati Karl Tinzl e Alberto Trabucchi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza del Pretore di Brunico del 26 marzo 1956, della norma contenuta nell'art. 31 della legge provinciale di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla successiva legge provinciale del 2 settembre 1954, n. 2, in riferimento alle norme contenute negli artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957. ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Relatore: Gaspare Ambrosini

Data deposito: Sat Jan 26 1957 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE NICOLA

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Massime

SENT. 5/57 A. PROVINCIA DI BOLZANO - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - ESTENSIONE.

In base all'art. 11, n. 9, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige il legislatore provinciale di Bolzano puo' disciplinare la materia dei masi chiusi nell'ambito della tradizione del diritto preesistente, con una potesta' necessariamente piu' ampia, data la natura dell'istituto, che per le altre materie nello stesso art. 11 contemplate. Cfr.: 4/56 C.

Norme citate

  • legge provincia Bolzano-Art. 31
  • legge provincia Bolzano-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 11

SENT. 5/57 B. PROVINCIA DI BOLZANO - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - ART. 31 LEGGE PROVINCIALE 29 MARZO 1954, N. 1 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 4 E 11, N. 9). PROVINCIA DI BOLZANO - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO - ART. 11 DISP. PREL. CODICE CIVILE - ART. 31 LEGGE PROVINCIALE 29 MARZO 1954, N.1 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA. (STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 4 E 11, N. 9). PROVINCIA DI BOLZANO - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO - ARTT. 718, 720, 722, 846 E 1111 CODICE CIVILE - ART. 31 LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO 29 MARZO 1954, N. 1 - COMPATIBILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La maggiore estensione della potesta' legislativa provinciale in materia di masi chiusi e' di per se' sufficiente ad escludere la illegittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, per violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato contenuti negli artt. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, 718, 720, 722, 846, 1111 dello stesso Codice in riferimento agli artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. Peraltro l'art. 31 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, che estende la disciplina del maso chiuso ad aziende agricole in comunione incidentale all'entrata in vigore della legge stessa, non ha carattere retroattivo, perche' l'efficacia ex tunc della divisione concerne il titolo di acquisto della quota e non il bene, da riguardarsi in base alla legge attualmente vigente, che lo qualifica indivisibile. Non sorge quindi questione di contrasto fra il citato art. 31 della legge provinciale e l'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile. Lo stesso art. 31 della legge provinciale, nello stabilire l'indivisibilita' del maso chiuso, non viola, poi, il sistema degli artt. 718, 720, 722 e 846 del Codice civile, i quali prevedono anch'essi, in alcuni casi, l'indivisibilita' di beni immobili; ne' viola l'art. 1111 dello stesso Codice, secondo cui nemo invitus ad comunionem compellitur, perche' non impedisce che alcuno dei consortes possa uscire dalla comunione.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 4
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 11