Pronuncia 71/1965

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3396, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Di Lella Francesco ed altri e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964. Visto l'atto di costituzione dell'Ente di riforma; udita nell'udienza pubblica del 16 giugno 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3396, sollevata dall'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 76 e 42 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito: Mon Jul 12 1965 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 71/65 A. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - PROPRIETA' INDIVISE - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI SU CUI GRAVA LA COMUNIONE: LIMITI - DEROGA AI CRITERI STABILITI NELL'ART. 727 CODICE CIVILE.

A norma dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nel caso di terreni posseduti pro indiviso da vari proprietari, di cui uno solo assoggettabile alla espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria e distribuiti in diverse localita', in modo da trovarsi in parte inclusi nei comprensori di riforma ed in parte fuori, l'ente espropriante non e' tenuto a determinare la quota ideale del condomino colpito dall'esproprio con riferimento ai soli terreni situati entro i comprensori predetti. Tale articolo, rivolto a risolvere il dubbio se il procedimento di esproprio, cosi' come regolato dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (a tenore della legge interpretativa n. 1206 del 1952) possa essere seguito anche nei confronti di proprieta' indivise soggette esse pure ad esproprio, precisa infatti che l'ente espropriante puo' provvedere all'espropriazione dei terreni sui quali grava la comunione fino all'esaurimento del valore della quota ideale spettante al condomino, con correlativa imputazione, nella successiva divisione, della porzione espropriata alla quota del suo titolare. Bisogna, d'altro canto, tenere presente che i criteri stabiliti nell'art. 727 Codice civile per la determinazione delle porzioni spettanti ai vari condomini non rivestono carattere inderogabile, ed anzi devono cedere in presenza di beni la cui divisione potra' recare danno ad interessi generali, e non vi e' dubbio che corrisponda ad un interesse generale assicurare la continuita' territoriale dei terreni sui quali deve essere effettuata la riforma fondiaria.

SENT. 71/65 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - INDENNITA' PER I TERRENI ESPROPRIATI - INCLUSIONE NEL REDDITO COMPLESSIVO DEL FONDO DI TUTTI GLI ACCESSORI, E DELLE PERTINENZE, COMPRESI FRA QUESTE I FABBRICATI RURALI - OBBLIGO A CARICO DI PROPRIETARI INTERESSATI DI PROMUOVERE L'AGGIORNAMENTO CATASTALE.

Ai sensi del primo comma dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 l'indennita' per i terreni espropriati deve corrispondere al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con D. Lg. 25 marzo 1947, n. 143, e poi regolata dal T.U. 5 maggio 1950, n. 203, il cui art. 9 fa riferimento ai valori medi del periodo primo luglio 1946-31 marzo 1947, da ottenere mediante applicazione del reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589. Nel valore cosi' accertato devono intendersi compresi tutti gli accessori e le pertinenze, fra le quali ultime rientrano anche i fabbricati rurali,dato che gli stessi non avendo un reddito proprio, concorrono a determinare il reddito complessivo del fondo. Ne' relativamente a tale inclusione nel reddito complessivo e' di ostacolo il fatto che il fabbricato, esistente anteriormente all'entrata in vigore del nuovo catasto, non risulti iscritto in catasto allorche' l'omissione derivi dall'inerzia dei proprietari interessati, a cui carico la legge poneva l'iniziativa per il tempestivo aggiornamento catastale mediante iscrizione dell'immobile medesimo.

Norme citate

  • regio decreto legge-Art.
  • legge-Art. 18
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto-legge-Art.
  • regio decreto-Art.

SENT. 71/65 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DECRETO DI SCORPORO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL D.P.R. 18 DICEMBRE 1952, N. 3396.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3396 di espropriazione per riforma fondiaria, in riferimento agli artt. 76 e 42 della Costituzione e con riferimento agli artt. 4 e 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, questione sollevata in base alla deduzione che lo stesso aveva disposto l'espropriazione dell'intero fondo incluso nel comprensorio di bonifica benche' appartenesse pro-indiviso anche ad altri condomini, nonche' di tutto il fabbricato posto sul fondo, omettendo di corrispondere l'indennizzo per l'ablazione di tale bene non ancora iscritto a catasto.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • legge-Art. 8
  • legge-Art. 8
  • legge-Art. 4