Articolo 1117-bis - CODICE CIVILE
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(( (Ambito di applicabilita'). ))
((Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.))
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