Articolo 1052 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 167/1999Depositata il 10/05/1999
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, comma secondo, 32 e 42, comma secondo, Cost., l'art. 1052, comma secondo, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorita' giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilita' - di cui alla legislazione relativa ai portatori di 'handicap' - degli edifici destinati ad uso abitativo. Infatti, premesso che la concessione del passaggio coattivo e' subordinata dalla norma denunciata non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via pubblica ed alla sua non ampliabilita', ma anche alla sussistenza di una ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la domanda risponda <<alle esigenze della agricoltura e dell'industria>>; e considerato che, con tale disposizione, il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso altresi' ricollegare la costituzione della servitu' coattiva di passaggio alla sussistenza in concreto di una interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, al quale rimane estraneo ogni rilievo relativo alle esigenze abitative, pure se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela e' indefettibile; l'omessa previsione della esigenza di accessibilita' della casa di abitazione <<lede il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana >>. Inoltre, la norma denunciata, impedendo od ostacolando la socializzazione degli handicappati, comporta anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica. Ne', d'altronde, la previsione della servitu' in parola puo' trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprieta' dall'art. 42 Cost., poiche' il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui puo' senz'altro annoverarsi tra quei limiti della proprieta' privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale. red.: G. Leo
Norme citate
- codice civile-Art. 1052, comma 2
Pronuncia 9/1975Depositata il 16/01/1975
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1052 del codice civile, proposta in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione. Se pure e' esatto, che l'ampliamento di passaggio su fondo altrui e' concesso ricorrendo soltanto l'esigenza della coltivazione e del conveniente uso del fondo (art. 1051 c.c.), mentre l'apertura di un nuovo passaggio - richiesta perche' quello preesistente, anche su fondo altrui, non e' ampliabile - e' condizionata alle ben piu' gravi esigenze dell'agricoltura e dell'industria (art. 1052 c.c.), i diversi requisiti previsti dal legislatore per subordinare la posizione del titolare di un fondo a quella di un altro - i quali entro certi limiti riflettono il maggior aggravio generalmente determinato dall'apertura di un nuovo passaggio rispetto all'ampliamento del preesistente - non appaiono di per se' in contrasto con la Costituzione e corrispondono entrambi ad interessi ragionevolmente connessi con la proprieta' fondiaria. Ogni ulteriore considerazione, come quella relativa alla presenza di altre esigenze - per es. turistiche, commerciali - che potrebbero far propendere per unificare in un modo o in un altro le diverse discipline, non rientra per sua natura nel giudizio di legittimita' affidato a questa Corte. Gli stessi motivi valgono anche a dimostrare l'infondatezza della questione sotto il profilo dell'art. 44 della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 1052
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.