Pronuncia 167/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1997 dal pretore di La Spezia sul ricorso proposto da Sturlese Giorgio contro Ferrando Santino ed altri, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Annibale Marini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Annibale Marini

Data deposito: Mon May 10 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 167/99. SERVITU' - PASSAGGIO COATTIVO A FAVORE DI FONDO NON INTERCLUSO - ESIGENZE DI ACCESSIBILITA', DI CUI ALLA LEGISLAZIONE RELATIVA AI PORTATORI DI 'HANDICAP', DEGLI EDIFICI DESTINATI AD USO ABITATIVO - POSSIBILITA' PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI CONCEDERE IL PASSAGGIO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEL DIRITTO INVIOLABILE DEL DISABILE AD UNA NORMALE VITA DI RELAZIONE - CONTRASTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON LA FUNZIONE SOCIALE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, comma secondo, 32 e 42, comma secondo, Cost., l'art. 1052, comma secondo, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorita' giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilita' - di cui alla legislazione relativa ai portatori di 'handicap' - degli edifici destinati ad uso abitativo. Infatti, premesso che la concessione del passaggio coattivo e' subordinata dalla norma denunciata non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via pubblica ed alla sua non ampliabilita', ma anche alla sussistenza di una ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la domanda risponda <<alle esigenze della agricoltura e dell'industria>>; e considerato che, con tale disposizione, il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso altresi' ricollegare la costituzione della servitu' coattiva di passaggio alla sussistenza in concreto di una interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, al quale rimane estraneo ogni rilievo relativo alle esigenze abitative, pure se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela e' indefettibile; l'omessa previsione della esigenza di accessibilita' della casa di abitazione <<lede il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana >>. Inoltre, la norma denunciata, impedendo od ostacolando la socializzazione degli handicappati, comporta anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica. Ne', d'altronde, la previsione della servitu' in parola puo' trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprieta' dall'art. 42 Cost., poiche' il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui puo' senz'altro annoverarsi tra quei limiti della proprieta' privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale. red.: G. Leo