Articolo 1283 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 128/2001Depositata il 11/05/2001
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1283 cod. civ., per difetto di motivazione sulla rilevanza; e dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 che modifica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per essere stata la norma impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 425/2000, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. M.R.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 25, comma 3
- codice civile-Art. 1283
Pronuncia 266/1996Depositata il 19/07/1996
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il presupposto ermeneutico dal quale muove il giudice rimettente risulta smentito dalla giurisprudenza sia della Corte di cassazione sia della Commissione tributaria centrale sia di varie Commissioni di merito, costanti nella linea interpretativa di ritenere l'applicabilita' degli interessi anatocistici, ex art. 1283 cod. civ., alle obbligazioni di restituzione di tributi di cui alla questione stessa. red.: A.M. Marini
Norme citate
- codice civile-Art. 1283
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 38 BIS, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.