Pronuncia 266/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38-bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promossi con n. 14 ordinanze emesse il 4 maggio 1995 dalla commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, rispettivamente iscritte ai nn. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che la commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, con diverse ordinanze di identico contenuto (r.o. dal n. 44 al n. 57 del 1996) - emesse il 4 maggio 1995, nei giudizi di appello proposti dall'Ufficio IVA di Vicenza, avverso le decisioni della commissione tributaria di primo grado che avevano riconosciuto ai contribuenti, oltre il diritto al rimborso del tributo IVA pagato in eccedenza e gli interessi semplici, anche gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38-bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto); che il rimettente, nel richiamare la "costante e prevalente giurisprudenza della suprema Corte" sulla natura speciale delle norme relative ai rimborsi d'imposta, da ritenere, perciò, "esaustive rispetto ad altri tipi di responsabilità collegate al carattere di obbligazione pecuniaria in cui l'obbligo in questione consiste", osserva che tale orientamento, che costituisce ormai diritto vivente, comporta l'inapplicabilità ai rimborsi IVA, oltre che di altri istituti civilistici, anche della norma dell'art. 1283 cod. civ., il quale prescrive che, in presenza di determinate condizioni, gli interessi maturati ne possano produrre ulteriori (c.d. anatocismo); che, in relazione a ciò, l'ordinanza ritiene che la disciplina contenuta nell'art. 38-bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 contrasti con: l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento "a danno del cittadino che vanti un credito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, rispetto a quello che abbia la medesima pretesa nei confronti di soggetto privato o di altro ramo della pubblica amministrazione"; l'art. 24, primo comma, della Costituzione, a causa della "mancata previsione della facoltà di proporre domanda giudiziale per il riconoscimento degli interessi anatocistici conseguenti a crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria"; l'art. 97, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, dal momento che quest'ultima può decidere ad libitum il tempo della corresponsione del credito, senza che al ritardo siano connesse le più ampie conseguenze patrimoniali previste per le rimanenti obbligazioni di natura pecuniaria; che è intervenuto, in tutti i giudizi, tranne che in quello relativo alla ordinanza di cui al r.o. n. 44 del 1996, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso nel senso che la questione sia dichiarata non fondata, mentre, con una successiva memoria, ha formulato richiesta di inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza della questione stessa; Considerato che le ordinanze prospettano identiche questioni e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente; che la premessa dalla quale muove il giudice rimettente, e cioè quella dell'esistenza di un "diritto vivente" nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 1283 cod. civ. ai rimborsi IVA, non trova riscontro nella giurisprudenza ordinaria e tributaria, orientata, invece, a ritenere che la disciplina degli interessi anatocistici concerna anche le obbligazioni qui in esame; che, pertanto, risultando erroneo il presupposto che il giudice a quo pone a base delle censure, la questione è da ritenere manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38-bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Massimo Vari

Data deposito: Fri Jul 19 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: FERRI

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Massime

ORD. 266/96. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIMBORSI D'IMPOSTA - C.D. INTERESSI ANATOCISTICI - RITENUTA INAPPLICABILITA' ALL'OBBLIGAZIONE DI RESTITUZIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO ERMENEUTICO DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Manifesta infondatezza della questione, in quanto il presupposto ermeneutico dal quale muove il giudice rimettente risulta smentito dalla giurisprudenza sia della Corte di cassazione sia della Commissione tributaria centrale sia di varie Commissioni di merito, costanti nella linea interpretativa di ritenere l'applicabilita' degli interessi anatocistici, ex art. 1283 cod. civ., alle obbligazioni di restituzione di tributi di cui alla questione stessa. red.: A.M. Marini

Norme citate