Articolo 457 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 243/1997Depositata il 18/07/1997
Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della l. 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevede che, nell'assenza della persona ivi indicata, i collaterali non viventi a carico del 'de cuius' siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi, attesa l'irrazionalita' della previsione di una vocazione anomala dell'indennita' di buonuscita, la quale viceversa puo' trovare razionale fondamento e giustificazione, in considerazione della concorrente funzione previdenziale del trattamento stesso, soltanto sul presupposto che siano preferite persone integrate nel nucleo familiare del 'de cuius', dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento, venuto a cessare, dopo la sua morte, in presenza, pertanto, di specifiche esigenze di solidarieta' familiare, che, sole, possono giustificare la deviazione dai generali principi delle successioni legittime posti al titolo II del libro secondo del codice civile. - Sent. nn. 115/1979, 821/1988, 471/1989 e 319/1991. red.: F. Mangano
Norme citate
- legge-Art. 3, comma 2
- codice civile-Art. 467
- codice civile-Art. 468
- codice civile-Art. 457
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.