Articolo 1697 - CODICE CIVILE
.
(Accertamento della perdita e dell'avaria).
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identita' e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.