Articolo 1488 - CODICE CIVILE
.
(Effetti dell'esclusione della garanzia).
Quando e' esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore puo' pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore e' esente anche da quest'obbligo quando la vendita e' stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.