Articolo 790 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 52/2003Depositata il 13/02/2003
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 790 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il donante di riservare a proprio favore la facoltà - non trasmissibile agli eredi - di disporre discrezionalmente, per la durata della propria vita, la costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante medesimo. Infatti la questione è stata proposta da un soggetto - un notaio chiamato a redigere un atto pubblico di donazione - che non ha legittimazione a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, poiché nella funzione notarile - consistente essenzialmente nel «ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti» - è assente quella connotazione decisoria che è condizione necessaria, pur se non sufficiente, per riconoscere la natura giurisdizionale della funzione ed ammettere quindi la proposizione della questione. - Sulla funzione giurisdizionale, v. citate sentenze n. 387/1996, n. 158/1995, n. 492/1991, n. 17/1980, n. 12/1971, n. 114/1970, nonché ordinanza n. 104/1998. - Sulla fattispecie, richiamata dal soggetto rimettente, degli arbitri rituali, v. citate sentenze n. 226/1976 e n. 376/2001.
Norme citate
- codice civile-Art. 790
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.