Articolo 956 - CODICE CIVILE
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(Divieto di proprieta' separata delle piantagioni).
Non puo' essere costituita o trasferita la proprieta' delle piantagioni separatamente dalla proprieta' del suolo.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 598/1988Depositata il 31/05/1988
ORD. 598/88. SUPERFICIE (DIRITTO DI) - DIVIETO DI PROPRIETA' SEPARATA DELLE PIANTAGIONI - MANCATA ESTENSIONE AI DIRITTI SUPERFICIARI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE CIVILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Il mantenimento dei diritti superficiari agricoli anteriori all'entrata in vigore del codice civile, costituisce scelta che e' espressione dell'insindacabile discrezionalita' legislativa, onde sono manifestamente inammissibili questioni di legittimita' costituzionale risolventisi in una critica della scelta medesima. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 956 cod.civ., nella parte in cui non estende il divieto di proprieta' separata delle piantagioni, anche ai diritti superficiari preesistenti all'entrata in vigore del nuovo c.c. sollevata in riferimento agli artt. 41, 42 Cost..
Norme citate
- codice civile-Art. 956
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.