Articolo 1986 - CODICE CIVILE
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(Annullamento e risoluzione del contratto).
La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti.
La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.
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