Articolo 896 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 211/2004Depositata il 06/07/2004
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 894 e 896 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione, nella parte in cui consentono, rispettivamente, l?estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, anche qualora gli stessi abbiano pregio paesaggistico, e in ogni caso la recisione di rami protesi e di radici addentrate nel fondo vicino. Ed infatti, pur corrispondendo al vero che la salvaguardia dei valori costituzionali richiamati dal rimettente, quale quello paesaggistico, trascende la tutela del diritto dominicale offerta dalle norme codicistiche denunciate, è altresì vero che la loro applicazione da parte del giudice 'a quo' non preclude la necessaria verifica di compatibilità con le esigenze di tutela ambientale da parte dell?autorità amministrativa a ciò deputata in forza della normativa pubblicistica di settore.
Norme citate
- codice civile-Art. 894
- codice civile-Art. 896
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.