Articolo 388 - CODICE CIVILE
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(Divieto di convenzioni ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto).
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto della tutela.
La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
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