Articolo 825 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 80/1992Depositata il 04/03/1992
L'omessa previsione della previa audizione delle parti prima dell'apposizione della formula esecutiva al lodo arbitrale e' giustificata dal fatto che tale procedura e' ispirata a finalita' di semplificazione e di celerita' ne', peraltro, cio' lede il diritto di difesa, come sancito dall'art. 24 Cost.. Infatti il provvedimento del pretore che ha controllato i presupposti per la dichiarazione di esecutivita' del lodo e' esso stesso sindacabile, anche se successivamente, nel caso in cui abbia negato l'esecutorieta' del lodo, con ricorso al Presidente del Tribunale (art. 825, ultimo comma, cod. proc. civ.) e nel caso in cui ne abbia dichiarato l'esecutivita', facendo venire ad esistenza la sentenza arbitrale, mediante la impugnativa per nullita' nei casi previsti dall'art. 829 cod.proc.civ., ed, inoltre, ricorrendone i presupposti, attraverso la opposizione all'esecuzione e la opposizione agli atti esecutivi, con facolta' del giudice, sia dell'una che dell'altra (artt. 830, secondo comma, e 624 cod.proc.civ.) di sospendere la esecuzione stessa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 825 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24 della Costituzione).
Norme citate
- codice civile-Art. 825
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.