Pronuncia 80/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 825 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1991 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Technicolor e la s.p.a. Telecolor, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Technicolor e della s.p.a. Telecolor, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Renato Granata; Uditi gli avvocati Vittorio Colesanti per la s.p.a. Technicolor, Dario Di Gravio per la s.p.a. Telecolor e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 825 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Wed Mar 04 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 80/92. ARBITRATO - LODO ARBITRALE - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' CON DECRETO PRETORILE, EMESSO 'INAUDITA ALTERA PARTE' - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' DI FAR VALERE LE ECCEZIONI DI PARTE SOCCOMBENTE E DI PROPORRE IMPUGNATIVA - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MERO DIFFERIMENTO DELL'INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DISCIPLINA ISPIRATA A FINALITA' DI SEMPLIFICAZIONE E CELERITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'omessa previsione della previa audizione delle parti prima dell'apposizione della formula esecutiva al lodo arbitrale e' giustificata dal fatto che tale procedura e' ispirata a finalita' di semplificazione e di celerita' ne', peraltro, cio' lede il diritto di difesa, come sancito dall'art. 24 Cost.. Infatti il provvedimento del pretore che ha controllato i presupposti per la dichiarazione di esecutivita' del lodo e' esso stesso sindacabile, anche se successivamente, nel caso in cui abbia negato l'esecutorieta' del lodo, con ricorso al Presidente del Tribunale (art. 825, ultimo comma, cod. proc. civ.) e nel caso in cui ne abbia dichiarato l'esecutivita', facendo venire ad esistenza la sentenza arbitrale, mediante la impugnativa per nullita' nei casi previsti dall'art. 829 cod.proc.civ., ed, inoltre, ricorrendone i presupposti, attraverso la opposizione all'esecuzione e la opposizione agli atti esecutivi, con facolta' del giudice, sia dell'una che dell'altra (artt. 830, secondo comma, e 624 cod.proc.civ.) di sospendere la esecuzione stessa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 825 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24 della Costituzione).

Parametri costituzionali