Pronuncia 80/1992
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 825 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1991 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Technicolor e la s.p.a. Telecolor, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Technicolor e della s.p.a. Telecolor, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Renato Granata; Uditi gli avvocati Vittorio Colesanti per la s.p.a. Technicolor, Dario Di Gravio per la s.p.a. Telecolor e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 825 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992. Il cancelliere: DI PAOLA
Relatore: Renato Granata
Data deposito: Wed Mar 04 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORASANITI