Articolo 116 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 252/2011Depositata il 27/07/2011
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e 3, e 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché dell'art. 116 del codice civile, tutti come inseriti o modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - nella parte in cui le disposizioni censurate impedirebbero allo straniero privo di un legittimo titolo di soggiorno sul territorio dello Stato di esercitare il proprio diritto fondamentale a contrarre matrimonio con un cittadino italiano. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre alla indeterminatezza del petitum , presenta gravi carenze nella descrizione della concreta fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, tali da impedire alla Corte lo scrutinio nel merito. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale conseguente all'omessa descrizione della fattispecie v., di recente, le ordinanze nn. 154, 158 e 203 del 2011.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 10 BIS
- legge-Art. 1, comma 16
- decreto legislativo-Art. 6, comma 2
- decreto legislativo-Art. 6, comma 3
- legge-Art. 1, comma 22
- codice civile-Art. 116
- legge-Art. 1, comma 15
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 29
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 8
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 12
Pronuncia 245/2011Depositata il 25/07/2011
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Cost., l'art. 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». Tale disposizione, infatti - nello stabilire che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile, oltre al nulla osta rilasciato dalla competente autorità del proprio Paese, anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano - incide su di un diritto fondamentale quale quello di contrarre matrimonio, derivante dagli artt. 2 e 29 Cost., e rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, tanto più che il d.lgs. n. 286 del 1998 già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti "matrimoni di comodo"; oltre a ciò, tale disposizione è lesiva dell'art. 117, primo comma, Cost., perché la libertà matrimoniale è garantita anche dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sul diritto costituzionalmente garantito di contrarre matrimonio v., tra le altre, le sentenze n. n. 445 del 2002 e n. 138 del 2010.
Norme citate
- codice civile-Art. 116, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 29
- Costituzione-Art. 31
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 12
Pronuncia 14/2003Depositata il 30/01/2003
La questione, formalmente proposta con riguardo all'intero art. 116 cod. civ., alla luce della motivazione va circoscritta al solo primo comma della norma censurata.
Norme citate
- codice civile-Art. 116, comma 1
Pronuncia 14/2003Depositata il 30/01/2003
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, in quanto la prescrizione allo straniero dell'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto, inciderebbe sulla libertà di contrarre matrimonio. Infatti non vi è corrispondenza tra la questione come proposta e la motivazione addotta, in quanto il remittente, per consentire allo straniero il matrimonio anche nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all'ordine pubblico, postula che sia espunta dall'ordinamento l'intera disposizione concernente il nulla-osta, documento questo che nella maggior parte dei casi non limita ma facilita l'esercizio della libertà matrimoniale.
Norme citate
- codice civile-Art. 116, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 14/2003Depositata il 30/01/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che lo straniero possa provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastano con l'ordine pubblico. Infatti il remittente a) ha erroneamente valutato l'ambito dei provvedimenti adottabili all'esito del procedimento ex art. 98, secondo comma, cod. civ., escludendo la configurabilità di una decisione autorizzatoria ed omettendo così di verificare la differente interpretazione della norma censurata derivante dalla possibilità di autorizzare le pubblicazioni; b) ha considerato isolatamente la norma impugnata, senza inquadrarla nel sistema, in particolare senza riferirsi al contesto normativo in cui l'applicazione della legge straniera è esclusa ove i sui effetti siano contrari all'ordine pubblico.
Norme citate
- codice civile-Art. 116, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.