Pronuncia 252/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, commi modificati dall'art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009, nonché dell'articolo 116 del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge n. 94 del 2009, promosso dal Giudice di pace di Trento, nel procedimento vertente tra M.D.C.C.A. e la Questura della Provincia di Trento, con ordinanza del 16 giugno 2010, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2010. Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, commi modificati dall'art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009, nonché dell'articolo 116 del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge n. 94 del 2009, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Giudice di pace di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Alfonso Quaranta

Data deposito: Wed Jul 27 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Straniero - Diritto a contrarre matrimonio con un cittadino italiano - Impedimento per lo straniero privo di un legittimo titolo di soggiorno sul territorio dello Stato - Lamentata lesione di un diritto fondamentale della persona, nonché dei vincoli derivanti dalla CEDU - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di tutela del matrimonio - Indeterminatezza del petitum - Carenze nella descrizione della fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e 3, e 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché dell'art. 116 del codice civile, tutti come inseriti o modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - nella parte in cui le disposizioni censurate impedirebbero allo straniero privo di un legittimo titolo di soggiorno sul territorio dello Stato di esercitare il proprio diritto fondamentale a contrarre matrimonio con un cittadino italiano. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre alla indeterminatezza del petitum , presenta gravi carenze nella descrizione della concreta fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, tali da impedire alla Corte lo scrutinio nel merito. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale conseguente all'omessa descrizione della fattispecie v., di recente, le ordinanze nn. 154, 158 e 203 del 2011.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 10 BIS
  • legge-Art. 1, comma 16
  • decreto legislativo-Art. 6, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 6, comma 3
  • legge-Art. 1, comma 22
  • codice civile-Art. 116
  • legge-Art. 1, comma 15

Parametri costituzionali