Articolo 539 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 50/1973Depositata il 30/04/1973
In assenza di famiglia legittima - da ritenersi costituita solo dal coniuge e dai figli legittimi - la quota di riserva dei figli naturali dichiarati o riconosciuti deve essere fissata nella stessa misura prevista dall'art. 537 cod. civ. per i figli legittimi (meta' se il de cuius lascia un figlio e due terzi se i figli sono piu' e non un terzo se il figlio e' uno e la meta' se sono piu'). Entro tali limiti, pertanto, l'art. 539 cod. civ. va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 30, terzo comma, e 3 della Costituzione, in quanto, in mancanza di membri della famiglia legittima, stabilisce un trattamento, non giuridicamente giustificato, di disparita' successoria per i figli naturali rispetto ai figli legittimi. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.
Norme citate
- codice civile-Art. 539
Parametri costituzionali
Pronuncia 50/1973Depositata il 30/04/1973
I diritti successori dei figli naturali dichiarati o riconosciuti debbono avere una previsione paritaria rispetto a quella prevista per i figli legittimi anche nel caso di concorso con i soli ascendenti legittimi o con gli ascendenti legittimi e il coniuge. Gli ascendenti legittimi, infatti, non rientrano tra "i membri della famiglia legittima" e, non sussistendo in tali ipotesi incompatibilita' con l'art. 30, terzo comma. Cost., gli artt. 545 e 546 cod. civ. vanno dichiarati incostituzionali; conseguentemente l'incostituzionalita' si estende anche agli artt. 538, 539 e 540 stesso codice nelle parti in cui richiamano i predetti artt. 545 e 546. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.
Norme citate
- codice civile-Art. 540
- codice civile-Art. 539
- codice civile-Art. 545
- codice civile-Art. 546
- codice civile-Art. 538
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 30
- legge-Art. 27
- Costituzione-Art. 3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.