Pronuncia 50/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1970 dal tribunale di San Remo nel procedimento civile vertente tra Guazzoni Romolo e Morrano Angela, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971; 2) ordinanza emessa il 9 maggio 1972 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Quatrini Letteria e Quatrini Salvatore, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972. Visti gli atti di costituzione di Guazzoni Romolo e Quatrini Salvatore; udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra; udito l'avv. Vincenzo Mazzotti, per Quatrini Salvatore.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 539 del codice civile, nei sensi di cui in motivazione, limitatamente alla parte in cui a favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato, in mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale o la metà se i figli naturali sono più, e non, come per i figli legittimi, la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo o i due terzi se i figli sono più; b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546. Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Mon Apr 30 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 50/73 A. FAMIGLIA - FIGLI NATURALI - COSTITUZIONE, ART. 30, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - TUTELA DEL FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO O DICHIARATO - LIMITE - POSIZIONE DEL FIGLIO NATURALE SIMILE A QUELLA DEL FIGLIO LEGITTIMO NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - NOZIONE - COSTITUZIONE, ART. 30, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE. SUCCESSIONI - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - COD. CIV., ART. 539 - RISERVA A FAVORE DEI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI SOLTANTO UN TERZO DEL PATRIMONIO DEL GENITORE SE QUESTI LASCI UN SOLO FIGLIO NATURALE, O LA META' SE I FIGLI NATURALI SONO PIU' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

In assenza di famiglia legittima - da ritenersi costituita solo dal coniuge e dai figli legittimi - la quota di riserva dei figli naturali dichiarati o riconosciuti deve essere fissata nella stessa misura prevista dall'art. 537 cod. civ. per i figli legittimi (meta' se il de cuius lascia un figlio e due terzi se i figli sono piu' e non un terzo se il figlio e' uno e la meta' se sono piu'). Entro tali limiti, pertanto, l'art. 539 cod. civ. va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 30, terzo comma, e 3 della Costituzione, in quanto, in mancanza di membri della famiglia legittima, stabilisce un trattamento, non giuridicamente giustificato, di disparita' successoria per i figli naturali rispetto ai figli legittimi. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.

SENT. 50/73 B. SUCCESSIONI - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - COD. CIV., ARTT. 545 (CONCORSO DI ASCENDENTI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI) E 546 (CONCORSO DI ASCENDENTI LEGITTIMI, FIGLI NATURALI E CONIUGE) - VIOLAZIONE DELL'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, IN QUANTO LIMITANO I DIRITTI DEL FIGLIO NATURALE ANCHE QUANDO MANCHINO "MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA" - ARTT. 538, 539 E 540 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE NELLE PARTI IN CUI FANNO RICHIAMO AGLI ARTT. 545 E 546.

I diritti successori dei figli naturali dichiarati o riconosciuti debbono avere una previsione paritaria rispetto a quella prevista per i figli legittimi anche nel caso di concorso con i soli ascendenti legittimi o con gli ascendenti legittimi e il coniuge. Gli ascendenti legittimi, infatti, non rientrano tra "i membri della famiglia legittima" e, non sussistendo in tali ipotesi incompatibilita' con l'art. 30, terzo comma. Cost., gli artt. 545 e 546 cod. civ. vanno dichiarati incostituzionali; conseguentemente l'incostituzionalita' si estende anche agli artt. 538, 539 e 540 stesso codice nelle parti in cui richiamano i predetti artt. 545 e 546. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.

Parametri costituzionali