Articolo 326 - CODICE CIVILE
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((Inalienabilita' dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.))
((L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne' di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e' titolare esclusivo non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).
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