Articolo 255 - CODICE CIVILE
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(Riconoscimento di un figlio premorto).
Puo' anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti ((...)).(216)
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AGGIONRAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
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