Articolo 2106 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 345/1988Depositata il 24/03/1988
Le garanzie di cui all'art. 7, L.n. 300 del 1970 si applicano ai licenziamenti qualificabili come sanzione disciplinare secondo la legge o l'autonomia collettiva: il relativo accertamento e la relativa qualificazione rientrano nella competenza del giudice rimettente e possono essere effettuati secondo l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, commi secondo e terzo, Cost. - degli artt. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300 e 2106, cod.civ., denunziati sul presupposto interpretativo della non applicabilita` del citato art. 7 ai licenziamenti non espressamente previsti come sanzione disciplinare dalla normativa legislativa o dalla contrattazione collettiva). - cfr. S.n. 204/1982.
Norme citate
- legge-Art. 7
- codice civile-Art. 2106
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.