Articolo 1705 - CODICE CIVILE
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(Mandato senza rappresentanza).
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, puo' esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che cio' possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
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