Articolo 2949 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 708/1988Depositata il 23/06/1988
LAVORO (RAPPORTO DI) - CONDIZIONE DI ECCLESIASTICO DIPENDENTE DA ENTE RELIGIOSO DI ISTRUZIONE. Ai fini del soddisfacimento dei diritti patrimoniali inerenti ad uno specifico rapporto di lavoro ormai cessato, la condizione di ecclesiastico propria delll'ex prestatore di lavoro, non costituisce ragione di debolezza nei confronti dell'ex datore di lavoro, pubblico o privato, cui non spetta alcun potere di incidere sulla successiva possibilita' di occupazione del detto prestatore. (E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt.2, 3, 4 e 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, 2948 nn.4 e 5, 2949, 2955 n.2, e 2956 nn.1 e 2, nella parte in cui consentono che la prescrizione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro decorre anche durante la permanenza dello stato di subordinazione all'autorita' ecclesiastica da parte del lavoratore).
Norme citate
Parametri costituzionali
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