Articolo 151 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 127/1968Depositata il 19/12/1968
Nell'affermare il principio dell'eguaglianza anche "morale" dei coniugi, la Costituzione esprime una diretta sua valutazione della pari dignita' di entrambi, disponendo che a questa debbano ispirarsi le strutture giuridiche del matrimonio.
Norme citate
- codice civile-Art. 151, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 127/1968Depositata il 19/12/1968
L'art. 143 del codice civile impone ad entrambi i coniugi un eguale dovere di fedelta'.
Norme citate
- codice civile-Art. 151, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 127/1968Depositata il 19/12/1968
In materia di separazione personale tra coniugi il legislatore e' libero, nel suo prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi l'infedelta' possa dar luogo alla separazione, ma non puo' determinare discriminazioni tra marito e moglie che non siano giustificate dall'unita' familiare.
Norme citate
- codice civile-Art. 151, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 127/1968Depositata il 19/12/1968
Il primo comma dell'art. 151 del codice civile, nello stabilire, in generale, le cause per cui puo' essere chiesta la separazione personale dei coniugi,elenca tra di esse, in primo luogo, l'adulterio. Tuttavia, a norma del secondo comma dello stesso articolo, mentre l'infedelta' della moglie e' sempre causa di separazione, l'infedelta' del marito, tranne i casi in cui l'adulterio costituisca ingiuria grave, e' priva di sanzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 151, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 127/1968Depositata il 19/12/1968
Non potendosi ragionevolmente ipotizzare che l'irrilevanza nell'art. 151, 2x comma, del codice civile, dell'infedelta' del marito (fuori dei casi di ingiuria grave alla moglie) agli effetti della separazione per colpa, contribuisca a tenere unita la famiglia, e' da escludersi che il regime eccezionale per il marito stabilito dalla norma suddetta deroghi al principio dell'eguaglianza dei coniugi in funzione della coesione familiare protetta dalla Costituzione. Pertanto il regime eccezionale stabilito dall'art. 151, 2x comma, del codice civile, sia che si ritenga diretto a tutelare il diritto alla fedelta', sia che si consideri posto a garanzia dell'onorabilita' del coniuge, crea a vantaggio del marito una situazione di vero e proprio privilegio, in contrasto con l'art. 29, 2x comma, della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 151, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.