Pronuncia 127/1968

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Cod. civ. promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1966 dal Tribunale di Genova nel procedimento di separazione personale dei coniugi Fasce Italo Luigi ed Ekmark Liv Wally, iscritta al n. 233 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967. Udita nella camera di consiglio del 21 novembre 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice di procedura civile. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Relatore: Francesco Paolo Bonifacio

Data deposito: Thu Dec 19 1968 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 127/68 A. STRUTTURE GIURIDICHE DEL MATRIMONIO - CARTA COSTITUZIONALE - EGUAGLIANZA ANCHE "MORALE" DEI CONIUGI - SIGNIFICATO - VALORE. (COSTITUZIONE, ART. 29).

Nell'affermare il principio dell'eguaglianza anche "morale" dei coniugi, la Costituzione esprime una diretta sua valutazione della pari dignita' di entrambi, disponendo che a questa debbano ispirarsi le strutture giuridiche del matrimonio.

Parametri costituzionali

SENT. 127/68 B. FEDELTA' CONIUGALE - EGUAGLIANZA DI DOVERI TRA MOGLIE E MARITO. (CODICE CIVILE, ART. 143).

L'art. 143 del codice civile impone ad entrambi i coniugi un eguale dovere di fedelta'.

Parametri costituzionali

SENT. 127/68 C. SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - INFEDELTA' - CONSEGUENZE - POTERI DEL LEGISLATORE - LIMITI - DISCRIMINAZIONI TRA MARITO E MOGLIE NON GIUSTIFICATE DALL'UNITA' FAMILIARE - INAMMISSIBILITA'. (COSTITUZIONE, ART. 29, SECONDO COMMA).

In materia di separazione personale tra coniugi il legislatore e' libero, nel suo prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi l'infedelta' possa dar luogo alla separazione, ma non puo' determinare discriminazioni tra marito e moglie che non siano giustificate dall'unita' familiare.

Parametri costituzionali

SENT. 127/68 D. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - FATTI PER CUI PUO' ESSERE CHIESTA - ADULTERIO DELLA MOGLIE E DEL MARITO - NORME DEL CODICE CIVILE. (CODICE CIVILE, ART. 151, 1x E 2 COMMA).

Il primo comma dell'art. 151 del codice civile, nello stabilire, in generale, le cause per cui puo' essere chiesta la separazione personale dei coniugi,elenca tra di esse, in primo luogo, l'adulterio. Tuttavia, a norma del secondo comma dello stesso articolo, mentre l'infedelta' della moglie e' sempre causa di separazione, l'infedelta' del marito, tranne i casi in cui l'adulterio costituisca ingiuria grave, e' priva di sanzione.

Parametri costituzionali

SENT. 127/68 E. SEPARAZIONE GIUDIZIALE - CAUSE PER CUI PUO' ESSERE CHIESTA - ADULTERIO DEL MARITO - IRRILEVANZA (TRANNE I CASI DI INGIURIA GRAVE) - DEROGA ALLA PARITA' DEI CONIUGI IN FUNZIONE DELL'UNITA' FAMILIARE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (CODICE CIVILE, ART. 151, 2x COMMA; COSTITUZIONE ART. 29, 2x COMMA).

Non potendosi ragionevolmente ipotizzare che l'irrilevanza nell'art. 151, 2x comma, del codice civile, dell'infedelta' del marito (fuori dei casi di ingiuria grave alla moglie) agli effetti della separazione per colpa, contribuisca a tenere unita la famiglia, e' da escludersi che il regime eccezionale per il marito stabilito dalla norma suddetta deroghi al principio dell'eguaglianza dei coniugi in funzione della coesione familiare protetta dalla Costituzione. Pertanto il regime eccezionale stabilito dall'art. 151, 2x comma, del codice civile, sia che si ritenga diretto a tutelare il diritto alla fedelta', sia che si consideri posto a garanzia dell'onorabilita' del coniuge, crea a vantaggio del marito una situazione di vero e proprio privilegio, in contrasto con l'art. 29, 2x comma, della Costituzione.

Parametri costituzionali