Articolo 312 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 252/1996Depositata il 16/07/1996
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 (in relazione all'art. 44, comma 1, lett. b, l. 4 maggio 1983 n. 184) e 30 Cost., degli artt, 291 cod. civ. - modificato dalla sentenza n. 557 del 1988, nella parte in cui non prevede la possibilita' di adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi o legittimati in eta' minore anche quando l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nella comunita' familiare - e 312 n. 2 cod. civ. - nella parte in cui, limitando il potere valutativo del tribunale alla convenienza dell'adozione per l'adottando, non consente al giudice una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza di adozione - in quanto, posto che la riforma del 1983 ha limitato l'adozione regolata dal codice civile alle persone maggiorenni, rivalutandone la funzione originaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto ('adoptio in hereditatem') e che, coerentemente con tale funzione l'art. 291 vieta l'adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati (salvi i temperamenti apportati dalle sent. nn. 557/1988 e 345/1992), la questione implica un intervento additivo che esorbita dai poteri della Corte, configurandosi un nuovo caso, che solo il legislatore puo' ammettere, di deroga alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni circa la valutazione dell'interesse di tale categoria di soggetti. - S. nn. 557/1988 e 345/1992. red.: S. Di Palma
Parametri costituzionali
Pronuncia 11/1981Depositata il 10/02/1981
Sono irrilevanti le questioni di legittimita` costituzionale delle norme che attengono alla competenza e ai poteri del tribunale dei minorenni del luogo di residenza dell'adottante e al consenso dei genitori del minore adottando nell'adozione ordinaria, in quanto dette norme hanno gia` ricevuto applicazione in altre sedi, mentre il giudice a quo, quale giudice di rinvio, trova una precisa delimitazione al tema del suo decidere nel principio di diritto enunziato dalla Cassazione, che attiene alla cessazione dello stato di adottabilita` nel procedimento di adozione speciale, a seguito di "dichiarazione definitiva" dell'adozione ordinaria. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 296, 311, 312 n. 3 del codice civile e 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, primo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, Cost.).
Norme citate
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