Pronuncia 252/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 312, n. 2, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Olivotti Adriano contro il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ed altri, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 312, n. 2, del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Tue Jul 16 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 252/96. ADOZIONE - ADOZIONE DI FIGLIO MAGGIORENNE DELL'ALTRO CONIUGE GIA' INSERITO IN FAMIGLIA - ESCLUSIONE IN PRESENZA DI FIGLI LEGITTIMI MINORENNI - MANCATA GARANZIA DELL'UNITA' FAMILIARE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IDENTICA SITUAZIONE MA IN PRESENZA DI FIGLI LEGITTIMI MAGGIORENNI O INTERDETTI O NEL CASO DI ADOTTANDO MINORE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARE GLI INTERESSI E L'OBIETTIVA CONVENIENZA DELL'ADOZIONE - PRETESA MANCATA TUTELA DEL RAFFORZAMENTO DELL'UNITA' FAMILIARE - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 (in relazione all'art. 44, comma 1, lett. b, l. 4 maggio 1983 n. 184) e 30 Cost., degli artt, 291 cod. civ. - modificato dalla sentenza n. 557 del 1988, nella parte in cui non prevede la possibilita' di adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi o legittimati in eta' minore anche quando l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nella comunita' familiare - e 312 n. 2 cod. civ. - nella parte in cui, limitando il potere valutativo del tribunale alla convenienza dell'adozione per l'adottando, non consente al giudice una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza di adozione - in quanto, posto che la riforma del 1983 ha limitato l'adozione regolata dal codice civile alle persone maggiorenni, rivalutandone la funzione originaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto ('adoptio in hereditatem') e che, coerentemente con tale funzione l'art. 291 vieta l'adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati (salvi i temperamenti apportati dalle sent. nn. 557/1988 e 345/1992), la questione implica un intervento additivo che esorbita dai poteri della Corte, configurandosi un nuovo caso, che solo il legislatore puo' ammettere, di deroga alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni circa la valutazione dell'interesse di tale categoria di soggetti. - S. nn. 557/1988 e 345/1992. red.: S. Di Palma