Articolo 291 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 245/2004Depositata il 20/07/2004
E? costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l?art. 3 della Costituzione, l?art. 291 del codice civile, nella parte in cui non prevede che l?adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall?adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. Infatti, l?interpretazione giurisprudenziale seguita alla pronuncia di incostituzionalità della norma citata, che ritiene che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli legittimi o legittimati minori o, se maggiorenni, non consenzienti comporta una disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti ed in pregiudizio dei secondi, per cui le ragioni di indole morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all?adozione valgono anche per i figli naturali. - Sentenza citata n. 557/1988.
Norme citate
- codice civile-Art. 291 NEL TESTO SOSTITUITO
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 170/2003Depositata il 23/05/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione nella parte in cui non prevede che possa aversi adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore. Il sistema della disciplina dell'adozione di persone maggiori di età ? presupponendo, fra l'altro, la necessità che i membri della famiglia legittima dell'adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in condizione di valutare le relative conseguenze sul piano morale e su quello patrimoniale e di esprimere, perciò, il loro assenso ? non è stato, infatti, modificato dalle sentenze costituzionali n. 557 del 1988 e n. 345 del 1992 e l'invocata relativa 'ratio decidendi' non è applicabile al caso in esame, nel quale si chiede un intervento di revisione diretto ad escludere l'assenso dei figli minori anziché a far fronte alla relativa incapacità di esprimere la loro volontà. Né a diverso risultato può condurre la sentenza della Corte di cassazione n. 354 del 1999, anche invocata a sostegno di detta richiesta. - Su analoghe questioni, ricordate le sentenze n. 53/1994 e n. 252/1996. - In tema di deroga al divieto di adozione di maggiorenni da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati, rispettivamente nella ipotesi in cui tali figli siano maggiorenni e consenzienti e in quella in cui essi siano maggiorenni ma incapaci di esprimere il proprio assenso, citate le sentenze n. 557/1988 e n. 345/1992. - Intorno alla struttura ed alla funzione dell'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, menzionate le sentenze n. 89/1993, n. 53/1994, n. 252/1996, n. 240/1998, n. 500/2000, n. 120/2001.
Norme citate
- codice civile-Art. 291
Parametri costituzionali
Pronuncia 82/2001Depositata il 23/03/2001
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l'intervallo di diciotto anni di età che deve intercorrere fra adottanti e adottando maggiorenne, pur quando la differenza di età rimanga in concreto ricompresa in quella di solito intercorrente fra genitori e figli. Il giudice rimettente muove infatti dall'erroneo presupposto interpretativo che l'adozione ordinaria consenta la costituzione di un legame giuridico familiare, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 300 cod. civ., ove si afferma che l'adozione ordinaria non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. - Per altri dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., tutti ritenuti infondati, si vedano le sentenze n. 89/1993 e 500/2000. M.R.
Norme citate
- codice civile-Art. 291
Parametri costituzionali
Pronuncia 500/2000Depositata il 17/11/2000
Come gia' affermato da questa Corte, l'adozione ordinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto all'adozione dei minori e tali diversita' sono idonee a giustificare una differente disciplina con riguardo alla possibilita' di non osservare il divario di eta' normalmente richiesto tra adottante ed adottando nell'ipotesi in cui l'adozione si riferisca al figlio del coniuge. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 cod. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non permette l'adozione ordinaria di persone maggiorenni a coloro che non superano di almeno diciotto anni di eta' coloro che intendono adottare, anche nell'ipotesi in cui l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante. - V. sentenza n. 89 del 1993 ove e' gia' stata ritenuta inesatta la equiparazione dell'adozione ordinaria di persone maggiori di eta' all'adozione dei minori. L.T.
Norme citate
- codice civile-Art. 291
Parametri costituzionali
Pronuncia 110/2000Depositata il 20/04/2000
Manifesta inammissibilita', in quanto la motivazione dell'ordinanza di rimessione risulta carente in ordine a passaggi logici necessari riguardanti la pregiudizialita', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non condiziona l'adozione di una persona maggiore di eta' anche all'assenso dei figli (o dei discendenti) naturali maggiorenni e riconosciuti dall'adottante, ove questi esistano.
Norme citate
- codice civile-Art. 291
Parametri costituzionali
Pronuncia 252/1996Depositata il 16/07/1996
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 (in relazione all'art. 44, comma 1, lett. b, l. 4 maggio 1983 n. 184) e 30 Cost., degli artt, 291 cod. civ. - modificato dalla sentenza n. 557 del 1988, nella parte in cui non prevede la possibilita' di adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi o legittimati in eta' minore anche quando l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nella comunita' familiare - e 312 n. 2 cod. civ. - nella parte in cui, limitando il potere valutativo del tribunale alla convenienza dell'adozione per l'adottando, non consente al giudice una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza di adozione - in quanto, posto che la riforma del 1983 ha limitato l'adozione regolata dal codice civile alle persone maggiorenni, rivalutandone la funzione originaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto ('adoptio in hereditatem') e che, coerentemente con tale funzione l'art. 291 vieta l'adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati (salvi i temperamenti apportati dalle sent. nn. 557/1988 e 345/1992), la questione implica un intervento additivo che esorbita dai poteri della Corte, configurandosi un nuovo caso, che solo il legislatore puo' ammettere, di deroga alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni circa la valutazione dell'interesse di tale categoria di soggetti. - S. nn. 557/1988 e 345/1992. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice civile-Art. 291
- codice civile-Art. 312 N. 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 53/1994Depositata il 23/02/1994
In tema di adozione ordinaria, non puo' dirsi ingiustificata la disparita' di trattamento dell'aspirante adottante con discendenti legittimi o legittimati minorenni (al quale la vigente disciplina non consente l'adozione) rispetto all'adottante che abbia un figlio maggiorenne interdetto per infermita' di mente (caso in cui l'adozione puo' essere pronunciata dal Tribunale). E' infatti da escludersi che tali situazioni possano essere considerate omogenee e d'altra parte, la parificazione alla prima della seconda - anche se attuata, come richiesto nell'ordinanza di rimessione - attribuendo al saggio apprezzamento del giudice la valutazione comparativa degli interessi in campo nel caso specifico - priverebbe i figli minori della personalissima facolta' - una volta divenuti maggiorenni - di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco, rimanendone snaturate le finalita' dell'istituto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). - V. la seguente massima B. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 291 cod.civ., nella parte in cui non consente l'adozione ordinaria a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni, se consenzienti, S. n. 55/1988; sul riconoscimento, con pronuncia interpretativa di rigetto, della facolta' di chiedere l'adozione ordinaria, attraverso l'applicazione dell'art. 297 cod.civ., anche per persone con figli maggiorenni interdetti per infermita' di mente, S. n. 345/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 297
- codice civile-Art. 291
Parametri costituzionali
Pronuncia 53/1994Depositata il 23/02/1994
Non contrasta con il principio di eguaglianza che l'adozione ordinaria, a differenza di quanto previsto per l'adozione speciale, non sia consentita a persone con discendenti legittimi o legittimati minorenni. Infatti, mentre con l'adozione speciale l'ordinamento giuridico intende inserire in una idonea e stabile famiglia (preferibilmente gia' con figli) un minore moralmente e materialmente abbandonato - e per questo interesse prevalente ritiene secondaria l'eventuale soddisfazione ridotta degli interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi (anche se minorenni) degli adottanti - nel caso invece dell'adozione ordinaria il legislatore non ha riscontrato analogo interesse prevalente, in quanto l'adottando non solo e' maggiorenne e continua ad essere legato ai propri genitori, ma, entrando anche in una seconda famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e patrimoniali del figlio minore, legato soltanto alla famiglia dell'adottante. La scelta del legislatore di valutare diversamente le due fattispecie e' pertanto frutto di un non irragionevole bilanciamento di interessi che conduce nei due casi a soluzioni differenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 297
- codice civile-Art. 291
Parametri costituzionali
Pronuncia 89/1993Depositata il 15/03/1993
A differenza dell'adozione dei minori, disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, l'adozione di persone maggiori di eta', regolata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ., non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potesta' dei genitori adottivi, ne' impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato. Inoltre, l'adozione di persone maggiori di eta' e' essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacche' il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 cod. civ.), senza alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando e senza gli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori. Risulta quindi razionalmente giustificata una diversita' di disciplina anche nel superamento - consentito solo per l'adozione di minori, in casi eccezionali che esigono una specifica indagine e la rigorosa valutazione del giudice - del limite posto dal divario di eta' ordinariamente richiesto tra adottante ed adottando. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui, limitatamente al caso del coniuge che chieda di adottare - come nella specie - il figlio dell'altro coniuge, non consente al giudice di ridurre, in presenza di determinate circostanze, il previsto intervallo di eta' tra adottante e adottando). - Sulla illegittimita' della mancata previsione, in casi eccezionali, nella disciplina dell'adozione di minori, della possibilita' di ridurre l'intervallo di eta' tra adottante e adottando, v. s. nn. 44/1990 e 148/1992.
Norme citate
- codice civile-Art. 291
Parametri costituzionali
Pronuncia 345/1992Depositata il 20/07/1992
Riguardo ai casi in cui, per l'adozione ordinaria di persona maggiorenne (artt. 291 e segg., cod.civ.) e' richiesto l'assenso di appartenenti alla famiglia legittima dell'adottante, deve ritenersi che la disposizione dell'art. 297 stesso codice - secondo la quale quando, per incapacita' dei suddetti, l'assenso non possa essere ottenuto, il tribunale, apprezzando gli interessi ivi indicati, puo' egualmente pronunciare l'adozione - benche' originariamente dettata solo per i genitori e il coniuge, assuma un significato e un contenuto generale e che quindi, in seguito alla sentenza n. 557 del 1988 della Corte costituzionale - che, dichiarando la parziale illegittimita' dell'art. 291, ha reso possibile l'adozione, in precedenza non consentita, anche in presenza di figli legittimi o legittimati, se assenzienti - sia applicabile, quando sia impossibile ottenerne l'assenso per incapacita', anche a questi ultimi. Cosi' ricostruito il sistema normativo, va dunque respinta la censura di disparita' di trattamento avanzata sul presupposto - che di tale ricostruzione non tiene conto - della necessita' e inderogabilita', nell'ipotesi in questione, della manifestazione di volonta' del figlio legittimo o legittimato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 291 cod.civ., 'in parte qua'). - S. n. 557/1988.
Norme citate
- codice civile-Art. 291
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.