Pronuncia 89/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dalla Corte di appello di Roma sul reclamo proposto da Carlo Lolli avverso il provvedimento negativo di adozione del Tribunale, ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, e 30, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito: Mon Mar 15 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 89/93. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA' - DISCIPLINA - DIFFERENZA DI ETA' CON L'ADOTTANTE - SUPERAMENTO DEL PREVISTO LIMITE DI DICIOTTO ANNI - POSSIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RISPETTO AI MINORI IN STATO DI ADOTTABILITA', LESIVA DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO NELL'AMBITO DELLE FORMAZIONI SOCIALI (QUALE LA FAMIGLIA) E DELL'UNITA' DELLA FAMIGLIA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

A differenza dell'adozione dei minori, disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, l'adozione di persone maggiori di eta', regolata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ., non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potesta' dei genitori adottivi, ne' impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato. Inoltre, l'adozione di persone maggiori di eta' e' essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacche' il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 cod. civ.), senza alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando e senza gli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori. Risulta quindi razionalmente giustificata una diversita' di disciplina anche nel superamento - consentito solo per l'adozione di minori, in casi eccezionali che esigono una specifica indagine e la rigorosa valutazione del giudice - del limite posto dal divario di eta' ordinariamente richiesto tra adottante ed adottando. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui, limitatamente al caso del coniuge che chieda di adottare - come nella specie - il figlio dell'altro coniuge, non consente al giudice di ridurre, in presenza di determinate circostanze, il previsto intervallo di eta' tra adottante e adottando). - Sulla illegittimita' della mancata previsione, in casi eccezionali, nella disciplina dell'adozione di minori, della possibilita' di ridurre l'intervallo di eta' tra adottante e adottando, v. s. nn. 44/1990 e 148/1992.