Pronuncia 345/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1991 dalla Corte di appello di Napoli sul reclamo proposto da Pacciani Teresa ed altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza emessa il 13 novembre 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito: Mon Jul 20 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 345/92. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA - ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE DA PARTE DI PERSONA CON FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI - POSSIBILITA', IN SEGUITO A SENTENZA N. 557/1988, IN CASO DI ASSENSO DI QUESTI ULTIMI, MA NON QUANDO TALE ASSENSO SIA IMPEDITO DA INCAPACITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - POSSIBILE PRONUNCIA DELL'ADOZIONE, ANCHE IN TALE IPOTESI, PREVIA VALUTAZIONE DEI RISPETTIVI INTERESSI, DA PARTE DEL TRIBUNALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Riguardo ai casi in cui, per l'adozione ordinaria di persona maggiorenne (artt. 291 e segg., cod.civ.) e' richiesto l'assenso di appartenenti alla famiglia legittima dell'adottante, deve ritenersi che la disposizione dell'art. 297 stesso codice - secondo la quale quando, per incapacita' dei suddetti, l'assenso non possa essere ottenuto, il tribunale, apprezzando gli interessi ivi indicati, puo' egualmente pronunciare l'adozione - benche' originariamente dettata solo per i genitori e il coniuge, assuma un significato e un contenuto generale e che quindi, in seguito alla sentenza n. 557 del 1988 della Corte costituzionale - che, dichiarando la parziale illegittimita' dell'art. 291, ha reso possibile l'adozione, in precedenza non consentita, anche in presenza di figli legittimi o legittimati, se assenzienti - sia applicabile, quando sia impossibile ottenerne l'assenso per incapacita', anche a questi ultimi. Cosi' ricostruito il sistema normativo, va dunque respinta la censura di disparita' di trattamento avanzata sul presupposto - che di tale ricostruzione non tiene conto - della necessita' e inderogabilita', nell'ipotesi in questione, della manifestazione di volonta' del figlio legittimo o legittimato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 291 cod.civ., 'in parte qua'). - S. n. 557/1988.

Parametri costituzionali