Pronuncia 245/2004

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza dell'8 luglio 2000 dal Tribunale di La Spezia sul ricorso proposto da Bassi Luigi, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 luglio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alfio Finocchiaro

Data deposito: Tue Jul 20 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

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Massime

Adozione - Adozione di maggiorenne da parte di soggetto con figlio minore naturale riconosciuto - Mancata applicabilità del divieto di adozione di maggiorenni da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati minori o maggiorenni non consenzienti - Denunciata disparità di trattamento tra la posizione del figlio minore legittimo o legittimato, rispetto al quale è preclusa l’adozione di maggiorenne, e quella del figlio minore naturale riconosciuto dell’adottante, rispetto al quale la medesima adozione è consentita - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 291 del codice civile, nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. Infatti, l’interpretazione giurisprudenziale seguita alla pronuncia di incostituzionalità della norma citata, che ritiene che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli legittimi o legittimati minori o, se maggiorenni, non consenzienti comporta una disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti ed in pregiudizio dei secondi, per cui le ragioni di indole morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all’adozione valgono anche per i figli naturali. - Sentenza citata n. 557/1988.

Parametri costituzionali