Pronuncia 500/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1999 dal tribunale di Sassari sul ricorso proposto da Maurizio Sanna, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000. Il Presidente e redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 novembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito: Fri Nov 17 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

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Massime

Adozione e affidamento - Adozione ordinaria di persone maggiori di età - Mancanza del divario di età (di almeno diciotto anni) tra adottante e adottando - Esclusione dell'adozione anche nell'ipotesi in cui l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante - Asserita disparità di trattamento, rispetto alla disciplina dell'adozione dei minori, con lesione dei diritti dell'adottante e dell'adottando - Diversità strutturale, di funzione e di effetti dell'adozione ordinaria, rispetto alla adozione dei minori - Non fondatezza della questione.

Come gia' affermato da questa Corte, l'adozione ordinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto all'adozione dei minori e tali diversita' sono idonee a giustificare una differente disciplina con riguardo alla possibilita' di non osservare il divario di eta' normalmente richiesto tra adottante ed adottando nell'ipotesi in cui l'adozione si riferisca al figlio del coniuge. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 cod. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non permette l'adozione ordinaria di persone maggiorenni a coloro che non superano di almeno diciotto anni di eta' coloro che intendono adottare, anche nell'ipotesi in cui l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante. - V. sentenza n. 89 del 1993 ove e' gia' stata ritenuta inesatta la equiparazione dell'adozione ordinaria di persone maggiori di eta' all'adozione dei minori. L.T.