Articolo 301 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 345/1983Depositata il 21/12/1983
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 30, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 301, commi primo e terzo, cod. civ., in quanto attribuisce all'adottante la titolarita' esclusiva della potesta' genitoriale sull'adottando anche se costui e' figlio naturale del coniuge dell'adottante medesimo, e non prevede che quest'ultimo, in tal caso, conservi la potesta' in concorrenza col coniuge adottante, postoche': l'articolo impugnato e' stato espressamente abrogato dall'art. 67, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante una nuova "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e la medesima legge, inoltre, nel dettare (titolo IV) la disciplina "dell'adozione in casi particolari", ha previsto: 1) all'art. 44, che "i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7" (cioe' la dichiarazione dello stato di adottabilita') ... b) "dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge"; 2) all'art. 48, primo comma, che se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potesta' sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi". Si rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice a quo perche' valuti la rilevanza della questione proposta in relazione alle norme sopravvenute.
Norme citate
- codice civile-Art. 301, comma 1
- codice civile-Art. 301, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.