Articolo 2784 - CODICE CIVILE
.
(Nozione).
Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita' di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
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