Articolo 895 - CODICE CIVILE
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(Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale).
Se si e' acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non puo' sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
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