Articolo 2754 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 526/1990Depositata il 28/11/1990
Nell'art. 2754 c.c. l'espressione "datore di lavoro" va sicuramente intesa in una accezione comprensiva anche dei rapporti tra le societa' personali e i soci che hanno conferito la propria opera: tali rapporti, pur avendo natura diversa dal rapporto di lavoro, hanno per oggetto l'apporto di una attivita' lavorativa che, nei confronti del soggetto collettivo (creditore), e' connotata dagli elementi della subordinazione. Pertanto, anche in materia di privilegio di crediti per i premi dovuti all'Istituto assicuratore (nel caso di specie: INAIL) dalle societa' cooperative di lavoro per i loro soci lavoratori e dalle societa' personali per i soci d'opera, e' applicabile la disciplina del codice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2754 cod. civ. come modificato dalla l. 29 luglio 1975 n. 426).
Norme citate
- codice civile-Art. 2754
- legge-Art. 2754
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.