Pronuncia 526/1990
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754 del codice civile in relazione alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche; dello stesso art. 2754 anche in relazione all'art. 4, n. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e il Fallimento Soc. "L'Ebanista" di Rossino Guerrino ed altro, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'INPS e il Fallimento Bardazzi Lando, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; 3) ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e il Fallimento s.d.f. Lostumbo e Mauro Riparazioni, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e dell'INPS; Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'avv. Gianluca Bozzi per l'INAIL.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754 cod. civ., modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426 "Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990 Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositato in cancelleria il 28 novembre 1990 Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Luigi Mengoni
Data deposito: Wed Nov 28 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CONSO
Massime
SENT. 526/90 A. INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMBITO - DETERMINAZIONE - CRITERI.
SENT. 526/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PER CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI, DOVUTI IN PROPRIO DA LAVORATORI AUTONOMI - PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI MOBILI - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
- legge-Art. 2753
- codice civile-Art. 2753
Parametri costituzionali
SENT. 526/90 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PER CONTRIBUTI DOVUTI DA SOCIETA' COOPERATIVE DI LAVORO E SOCIETA' PERSONALI AD ISTITUTI ED ENTI PER FORME DI TUTELA DIVERSE DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI - PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI MOBILI - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
- codice civile-Art. 2754
- legge-Art. 2754