Pronuncia 526/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754 del codice civile in relazione alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche; dello stesso art. 2754 anche in relazione all'art. 4, n. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e il Fallimento Soc. "L'Ebanista" di Rossino Guerrino ed altro, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'INPS e il Fallimento Bardazzi Lando, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; 3) ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e il Fallimento s.d.f. Lostumbo e Mauro Riparazioni, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e dell'INPS; Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'avv. Gianluca Bozzi per l'INAIL.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754 cod. civ., modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426 "Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990 Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositato in cancelleria il 28 novembre 1990 Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Wed Nov 28 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 526/90 A. INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMBITO - DETERMINAZIONE - CRITERI.

E' riduttiva la concezione dell'interpretazione estensiva che ne ammette la utilizzabilita' solo nei limiti consentiti dalla "massima espansione semantica dell'espressione legislativa". Si versa ancora, infatti, nel campo dell'interpretazione e non del procedimento analogico, produttivo di nuove norme, quando l'estensione di una disposizione di legge ad un caso non compreso nella lettera legislativa sia giustificata da un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento, fondato sulla 'ratio legis' indipendentemente dalla somiglianza al caso previsto. Cfr. massima B.

SENT. 526/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PER CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI, DOVUTI IN PROPRIO DA LAVORATORI AUTONOMI - PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI MOBILI - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

In ordine ai crediti degli Istituti previdenziali per contributi dovuti in proprio dai lavoratori autonomi, l'art. 2753 cod. civ., come modificato dalla legge 29 luglio 1975, n. 426, va interpretato, estensivamente, nel senso che nell'espressione "datore di lavoro" sono da ritenersi inclusi anche i rapporti (non di lavoro in senso tecnico) degli artigiani e dei piccoli commercianti con i loro familiari coadiuvanti o coadiutori. Conseguentemente, alla luce della ratio dello stesso art. 2753 (v. massima A), il privilegio accordato all'I.N.P.S. a garanzia del pagamento dei contributi dovuti dal titolare per i partecipanti a un'impresa familiare artigiana o commerciale, a maggior ragione deve valere per i contributi da lui dovuti per se', dovendosi superare l'indice letterale richiamato in contrario in base ad una pretesa implicita abrogazione, da parte della legge n. 426 del 1975, in quanto regolatrice dell'intera materia, di tutte le norme precedenti in materia di privilegio per i crediti di contribuzione alla previdenza sociale (art. 66 legge n. 153 del 1969, nonche' artt. 1 legge n. 463 del 1959, e 1 legge n. 613 del 1966 nella parte in cui rinviano all'art. 54 r.d.l. n. 1827 del 1935). Posto che la causa di tali crediti e' l'interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, non e' infatti ragionevole pensare che con la legge suddetta si sia voluto restringere la tutela di tale interesse alle sole obbligazioni contributive derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, revocando all'ente che ne e' portatore il diritto di prelazione attribuito dalle leggi precedenti nei confronti dei lavoratori autonomi: cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 5818 del 1990 e art. 2 legge 2 agosto 1990, n. 233. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2753 cod. civ., come modificato dalla legge 29 luglio 1975, n. 426).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 526/90 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PER CONTRIBUTI DOVUTI DA SOCIETA' COOPERATIVE DI LAVORO E SOCIETA' PERSONALI AD ISTITUTI ED ENTI PER FORME DI TUTELA DIVERSE DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI - PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI MOBILI - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Nell'art. 2754 c.c. l'espressione "datore di lavoro" va sicuramente intesa in una accezione comprensiva anche dei rapporti tra le societa' personali e i soci che hanno conferito la propria opera: tali rapporti, pur avendo natura diversa dal rapporto di lavoro, hanno per oggetto l'apporto di una attivita' lavorativa che, nei confronti del soggetto collettivo (creditore), e' connotata dagli elementi della subordinazione. Pertanto, anche in materia di privilegio di crediti per i premi dovuti all'Istituto assicuratore (nel caso di specie: INAIL) dalle societa' cooperative di lavoro per i loro soci lavoratori e dalle societa' personali per i soci d'opera, e' applicabile la disciplina del codice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2754 cod. civ. come modificato dalla l. 29 luglio 1975 n. 426).

Norme citate

Parametri costituzionali