Articolo 2917 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 374/1996Depositata il 02/11/1996
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2917 cod. civ. - nella parte in cui, stabilendo che, quando oggetto di pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificantesi successivamente al pignoramento stesso non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante, l'inefficacia ivi prevista comprende[rebbe] anche l'estinzione del credito avvenuta con il pagamento ad altro creditore che procede ad esecuzione forzata eseguito in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione della somma emanata dal giudice nel precedente procedimento esecutivo ma dopo che e' stato notificato il secondo pignoramento - in quanto l'inefficacia dell'estinzione del credito pignorato, disposta dalla norma impugnata, non si estende all'estinzione che si verifichi per effetto del procedimento esecutivo, posto che, in caso di pluralita' di pignoramenti presso lo stesso terzo, l'esecuzione deve svolgersi in unico processo (artt. 550 e 524 cod. proc. civ.); che la collaborazione del terzo si attua dichiarando di quali somme egli e' debitore e specificando quali pignoramenti sono stati in precedenza compiuti presso di lui; che, anche se le procedure esecutive non vengono unificate, il terzo pignorato effettua correttamente il pagamento, ottemperando al provvedimento di assegnazione della somma emanato dal giudice dell'esecuzione relativamente al primo pignoramento; che lo stesso terzo puo' opporre l'estinzione del credito, avvenuta in sede esecutiva, agli altri creditori procedenti; e che, se ciononostante venga emanato un secondo provvedimento di assegnazione, il terzo puo' tutelarsi proponendo opposizione. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice civile-Art. 2917
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.